Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni.
2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni.
3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento ministeriale.
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