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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione II - Accademia nazionale di danza

Art. 228 - Direttore

1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa. 338

2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 339

3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni. 340

4. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento.

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