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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Capo IV - Norme comuni a vari tipi di esame

Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte 301

1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica. 302

2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale

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