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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Capo IV - Norme comuni a vari tipi di esame

Art. 198 - Commissioni di esame 292

1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1.

3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione è anche membro effettivo per i privatisti.

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