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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Capo III - Esami finali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 197 - Esami di maturità 291

1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.

2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.

3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d'ar

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