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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Capo V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa 304

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

a) tassa di iscrizione;

b) tassa di frequenza;

c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.

2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni s

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