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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 117

Art. 54 - Istituzione delle scuole dell'infanzia

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola dell'infanzia statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.

2. Le sezioni di scuole dell'infanzia statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

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Le disposizioni concernenti l'istituzione delle scuole e istituzioni educative statali devono essere lette alla luce dell'

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