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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 115

Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali 116

1. L'istituzione delle scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

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Le disposizioni concernenti l'istituzione delle scuole e istituzioni educa

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