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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 118

Art. 55 - Istituzione delle scuole primarie

1. Le scuole primarie sono istituite con decreto del provveditore agli studi.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.

3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto dall'articolo 51.

5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possi

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