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Legge 28.12.1993, n. 561

Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi. (G.U. 31.12.1993, n. 306)

Art. 2 - Entità della somma dovuta

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata:

a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l);

b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;

e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f);

f) lettera abrogata. 2

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Lettera abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dall'art. 15, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.

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