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Legge 28.12.1993, n. 561

Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi. (G.U. 31.12.1993, n. 306)

Art. 3 - Illeciti in materia di codice della navigazione

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata). - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54".

2. L'articolo 1174 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila".

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