Legge 28.12.1993, n. 561
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;
b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;
c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;
f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di trasporti ferroviari;
i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;
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