Legge 23.12.1993, n. 547
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. (G.U. 30.12.1993, n. 305)
1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.