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Legge 23.12.1993, n. 547

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. (G.U. 30.12.1993, n. 305)

Art. 7 -

1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".

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