IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.1993, n. 547

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. (G.U. 30.12.1993, n. 305)

Art. 6 -

1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies. - (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Art.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.