Legge 23.12.1993, n. 547
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. (G.U. 30.12.1993, n. 305)
1. L'art. 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati".
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