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Decreto legislativo 16.12.1993, n. 592

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.

Art. 2 - Scuola

1. Quanto alle località ladine, nella scuola dell'obbligo la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Nelle scuole secondarie superiori i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina e cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori. Nelle scuole di ogni ordine e grado la lingua ladina può altresì essere usata come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, secondo modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Nell'ambito delle procedure per i trasferimenti, le utilizzazioni, i passaggi di cattedra e di ruolo, previste dalle vigenti normative, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal Sovrintendente scolastico, sentito l'Istituto culturale ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle scuole statali delle località ladine della provincia, è assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole delle località ladine.

3. Ai vincitori dei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente e di quelli a posti di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina con le modalità di cui al comma 2, è riconosciuta precedenza assoluta per l'assegnazione di posti e cattedre vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle località ladine.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per esami e titol

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