Decreto legislativo 16.12.1993, n. 592
1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.
2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.
3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle località ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.
4. Nelle adunanza degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.
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