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Decreto legislativo 16.12.1993, n. 592

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.

Art. 3 - Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente dela giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.

3. La commissione, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine.

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