D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274
1. Sono istituite le Conferenze regionali per il servizio ispettivo. Esse sono presiedute dal Sovrintendente scolastico e sono composte dai Provveditori agli studi della regione, dal Presidente dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, dal Coordinatore regionale e dagli ispettori referenti per le diverse aree di intervento.
2. Le Conferenze sono indette periodicamente dai Sovrintendenti scolastici, d'intesa con i Coordinatori, all'inizio e al termine di ogni anno scolastico e ogni volta che se ne presenti la necessità.
3. Alle Conferenze possono essere invitati rappresentanti delle Università, degli Istituti scientifici e di altre Agenzie operanti nei settori educativo-scolastici aventi sede nel territorio regionale, i quali vi prendono parte a titolo consultivo.
4. Le Conferenze regionali definiscono i criteri per l'attuazione delle linee direttive impartite dal Ministro sulla base delle indicazioni espresse dalla Conferenza nazionale, nonché per la valutazione dei risultati conseguiti. A tal fine esse possono costituire apposite commissioni.
5. Le Conferenze regionali possono deliberare la costituzione di gruppi di lavoro presso i provveditorati agli studi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.