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D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274

Direttive sulla funzione ispettiva tecnica.

Art. 6 - Funzioni in materia di aggiornamento e formazione in servizio

1. Gli ispettori tecnici collaborano alla definizione delle proposte di aggiornamento e di formazione in servizio da attuare nell'ambito delle singole unità scolastiche o in ambito provinciale, regionale o nazionale.

2. Essi assicurano l'attività di assistenza e consulenza tecnica agli uffici od enti chiamati a predisporre piani di aggiornamento e di formazione in servizio o ad attuare iniziative in materia.

3. Gli uffici di coordinamento centrale e regionali possono proporre attività di aggiornamento e formazione in servizio, da essi progettate.

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