D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274
1. Gli ispettori tecnici collaborano alla definizione delle proposte di aggiornamento e di formazione in servizio da attuare nell'ambito delle singole unità scolastiche o in ambito provinciale, regionale o nazionale.
2. Essi assicurano l'attività di assistenza e consulenza tecnica agli uffici od enti chiamati a predisporre piani di aggiornamento e di formazione in servizio o ad attuare iniziative in materia.
3. Gli uffici di coordinamento centrale e regionali possono proporre attività di aggiornamento e formazione in servizio, da essi progettate.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.