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D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274

Direttive sulla funzione ispettiva tecnica.

Art. 3 - Organizzazione del servizio ispettivo

Gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente dal Ministro il quale si avvale del Consigliere ministeriale al quale, con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, è stato affidato l'esercizio delle attribuzioni di coordinamento del servizio ispettivo tecnico.

I Direttori generali, i Capi degli ispettorati, del Servizio centrale e dell'Ufficio studi, bilancio e programmazione, i Sovrintendenti scolastici, i Provveditori agli studi si avvalgono degli ispettori tecnici, ripartiti con i criteri e le modalità di cui ai commi 7 e 8, secondo quanto previsto dai commi 11 e 12.

Gli ispettori tecnici in servizio presso l'Amministrazione centrale costituiscono il Collegio centrale degli ispettori tecnici e gli ispettori tecnici in servizio presso ciascuna sede regionale costituiscono il Collegio regionale degli ispettori tecnici.

2. Il Ministro nomina un Coordinatore centrale e Coordinatori regionali, scelti nell'ambito di terne di ispettori proposte rispettivamente, per il Coordinatore centrale, dal Collegio centrale degli ispettori tecnici e, per i Coordinatori regionali, dai rispettivi collegi regionali. Qualora il Ministro non ritenga di poter aderire alla proposta invita il Collegio proponente ad indicare ulteriori nominativi. Il Coordinatore centrale ed i Coordinatori regionali assumono anche le funzioni di segretario della Conferenza nazionale e, rispettivamente, delle Conferenze regionali.

3. Il Coordinatore centrale è coadiuvato da ispettori tecnici referenti per le aree di intervento di cui al comma 7. Essi costituiscono l'Ufficio di coordinamento centrale del servizio ispettivo.

4. Il Coordinatore regionale è coadiuvato da ispettori tecnici referenti per aree di intervento. Essi costituiscono in ciascuna regione l'

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