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D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274

Direttive sulla funzione ispettiva tecnica.

Art. 2 - Svolgimento della funzione ispettiva

1. Gli ispettori tecnici operano individualmente o collegialmente secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

2. Il corpo ispettivo, al termine di ogni anno scolastico, redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi.

3. Le relazioni, redatte in sede centrale e nelle sedi regionali ai sensi del comma 4, sono comunicate agli ispettori in servizio nei rispettivi ambiti territoriali per eventuali osservazioni e specifiche proposte di modifica da formulare in occasione delle riunioni previste dal successivo art. 3 comma 10. Le relazioni sono poi unificate in una relazione generale a cura del Coordinatore centrale, coadiuvato dai Coordinatori regionali.

4. La relazione generale è presentata al Ministro della pubblica istruzione in occasione della conferenza nazionale, di cui all'art. 4.

5. Le relazioni regionali sono pubblicate agli albi degli uffici scolastici provinciali e regionali. La relazione generale è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

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