D.M. Pubblica istruzione 12.09.1991, n. 274
1. La funzione ispettiva si svolge, nel quadro delle norme generali sull'istruzione, secondo le direttive appresso specificate ed in collaborazione con gli uffici centrali, regionali e provinciali dell'Amministrazione scolastica, come attività che concorre ad orientare le strategie e la definizione degli obiettivi del sistema scolastico ed a valutare la sua efficacia normativa ed i processi di innovazione, anche nella prospettiva della integrazione europea.
2. Gli ispettori tecnici:
a) elaborano progetti per attuare gli obiettivi di politica scolastica indicati dal Ministro;
b) formulano pareri in merito ai programmi di insegnamento e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie educative;
c) contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero;
d) svolgono attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i Direttori generali e i Capi degli ispettorati, del servizio centrale e dell'ufficio studi e programmazione, i Sovrintendenti scolastici e i Provveditori agli studi, nonché attività di studio e ricerca programmate in sede collegiale;
e) esaminano documenti di studio ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro cui siano chiamati a partecipare su invito o autorizzazione dell'Amministrazione scolastica;
f) svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche;
g) attendono alle verifiche generali ed alle ispezioni concernenti specifiche situazioni, disposte dal Ministro e dagli uffici dell'Amministrazione scolastica;
h) forniscono consulenza tecnica su progetti di sper
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