D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del mpporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine soprafissato. In sede di prima applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989 9 .
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le qu
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