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D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. (G.U. 01.03.1989, n. 76)

Art. 6 - Lavoro straordinario - Incompatibilità

1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente 8 .

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Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Regioni ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Sanità, del comparto Ministeri e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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