D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117
1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, qualifica o profilo professionale e di pari anzianità.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza 7 .
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Regioni ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Sanità, del comparto Ministeri e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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