D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117
1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.
2. L'articolazione della prestazione di servizio, nell'ambito dell'orario mensile definito ai sensi del comma 1, può avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane 6 .
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Regioni ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Sanità, del comparto Ministeri e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.