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D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. (G.U. 01.03.1989, n. 76)

Art. 3 - Criteri di individuazione dei profili professionali

1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della resa del conto giudiziale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al rapporto di lavoro a tempo determinato parziale previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 5 .

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Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Regioni ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Sanità, del comparto Ministeri e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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