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D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. (G.U. 01.03.1989, n. 76)

Art. 2 - Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale

1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento - aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000 abitanti - della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima 3 .

2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.

3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 4 .

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Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Regioni ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Sanità e del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4

Per la disapplicazione delle norme contenute

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