D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117
1. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno 1 .
2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado 2 .
Per la disapplicazione delle norme contenute nel pre
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