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D.P.C.M. 17.03.1989, n. 117

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. (G.U. 01.03.1989, n. 76)

Art. 8 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola statale di ogni ordine e grado

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, sentito il Ministro del tesoro, le modalità per l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale al personale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

2. Per il personale docente la disciplina di cui al comma 1 deve tener conto dell'assetto ordinario degli orari di servizio e di insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione e, per le scuole secondarie ed artistiche, delle diverse classi di concorso.

3. Fatta salva ogni specificità riferibile ai singoli ambiti provinciali, ai fini dell'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale si deve altresì tener conto:

- delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, assicurando comunque l'unicità di insegnante per sezione o classe dove prevista;

- della necessità di salvaguardare, in vista della qualità del servizio scolastico erogato, specificità professionali della funzione docente, anche in relazione alle singole classi di concorso.

4. Il limite di cui all'art. 2, comma 1, deve essere computato a livello provinciale e può essere aumentato fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano per classi di concorso a seguito di revisioni degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico, di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

5. Il personale indicato nel comma 1 può chiedere la trasformazione del rapporto di lav

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