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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo VII - Trattamento di missione e quiescenza

Art. 38 - Mobilità professionale

1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della disponibilità di posti nell'organico provinciale, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.

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