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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo VII - Trattamento di missione e quiescenza

Art. 39 - Mobilità per incompatibilità

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.

2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di accertamento.

3. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della scuola.

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