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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo VII - Trattamento di missione e quiescenza

Art. 37 - Turnazione

1. Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attività didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni.

2. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turni può essere altresì attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attività di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.

3. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti le possibilità di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilità territoriale e della funzionalità della scuola.

4. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:

a) prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);

b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze no

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