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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo VII - Trattamento di missione e quiescenza

Art. 36 - Orario flessibile

1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro.

2. L'orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà.

3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.

4. L'adozione della flessibilità dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonché delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è collegata.

5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.

6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre or

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