Legge 21.12.1978, n. 845
1. La possibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.
2. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.
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