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Legge 21.12.1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale. (G.U. 30.12.1978, n. 362)

Art. 7 - Programmazione didattica

1. Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

2. L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).

3. Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

4. I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto delle molteplicità degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

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