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Legge 21.12.1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale. (G.U. 30.12.1978, n. 362)

Art. 5 - Organizzazione delle attività.

1. Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

2. L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

3. Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

4. Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

5. Le convenzioni di cui al presente arti

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