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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione II - Concorsi per soli titoli 4

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 22 - Valutazione dei titoli

[Nei concorsi per soli titoli le commissioni dispongono di cento punti, dei quali trenta vanno attribuiti all'attività didattica ed educativa ed i rimanenti ai titoli culturali, professionali, scientifici, tecnici ed artistici.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica ed educativa, il servizio prestato in diverso tipo di scuola o di istituzione educativa o per diversa materia è valutato per metà rispetto a quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso.

Per gli anni in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla censura è operata una detrazione di punteggio secondo i criteri indicati dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo, e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione].

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