D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione II - Concorsi per soli titoli 4
[ARTICOLO ABROGATO]
[Nei concorsi per soli titoli le commissioni dispongono di cento punti, dei quali trenta vanno attribuiti all'attività didattica ed educativa ed i rimanenti ai titoli culturali, professionali, scientifici, tecnici ed artistici.
Ai fini della valutazione dell'attività didattica ed educativa, il servizio prestato in diverso tipo di scuola o di istituzione educativa o per diversa materia è valutato per metà rispetto a quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso.
Per gli anni in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla censura è operata una detrazione di punteggio secondo i criteri indicati dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo, e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione].
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