D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione II - Concorsi per soli titoli 5
[ARTICOLO ABROGATO]
[I concorsi per soli titoli contemplati nei precedenti articoli sono indetti entro il 31 dicembre, ad anni alterni.
Le commissioni procedono alla compilazione della graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
Le graduatorie hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento biennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto alla modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché presentati nel termine di cui al bando di concorso.
A parità di punteggio e di ogni altra condizion
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