D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione II - Concorsi per soli titoli 3
[ARTICOLO ABROGATO]
[I concorsi per soli titoli sono indetti in sede provinciale, regionale o nazionale a seconda del tipo di scuola e di istituzione educativa cui si riferiscono, come stabilito dal precedente art. 10.
Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 relative ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami].
L'art. 33, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato la sezione II del capo II del Titolo II della presente legge.
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