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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

Art. 15 - Graduatoria dei concorsi per il personale docente

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine dell

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