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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

Art. 14 - Prove d'esame per il personale educativo

Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.

Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

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