D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione I - Concorsi per titoli ed esami
Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
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