D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione I - Concorsi per titoli ed esami
I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.
Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.
I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.
I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.
I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.
I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi
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