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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

Art. 12 - Formazione delle commissioni esaminatrici

L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:

a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali.

Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

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