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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

Art. 11 - Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente:

b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

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