D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione I - Concorsi per titoli ed esami
Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente:
b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.
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