D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione I - Concorsi per titoli ed esami
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.
La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
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