D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo II - Servizi computabili
Capo II - Servizi computabili a domanda
Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della L. 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311;
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45
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