D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo II - Servizi computabili
Capo II - Servizi computabili a domanda
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computabili a domanda.
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.
Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle singole leggi di inquadramento.
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