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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo II - Servizi computabili a domanda

Art. 13 - Periodi di studi superiori e di esercizio professionale

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio 5 . 6

Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.

Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale

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